Tra le importanti novità contenute all’articolo 1 del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, in merito all’estensione della definizione agevolata dei carichi, è prevista la “Rottamazione bis 2018” per le cartelle di pagamento notificate dall’1 gennaio al 30 settembre 2017.
La rottamazione bis è il proseguimento del beneficio fiscale che ha riconosciuto la possibilità di optare per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ottenendo l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e la dilazione del tributo.
Il primo fronte della rottamazione bis riguarderà chi aveva già aderito alla precedente rottamazione e, tuttavia, non è in regola con i pagamenti delle rate. Infatti, viene prorogato al 7 dicembre il termine per versare l’unica rata o le rate non versate il 31 luglio o il 2 ottobre. Viene inoltre fatta slittare a luglio la rata in scadenza ad aprile 2018.
Il secondo fronte riguarderà, invece, coloro che sono stati esclusi dalla prima rottamazione poiché non in regola con i pagamenti delle rate scadute entro il 31 dicembre dello scorso anno rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.
Il terzo fronte riguarderà i contribuenti con carichi affidati dall’1 gennaio al 30 settembre 2017.
Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dovrà presentare apposita richiesta di adesione entro il 15 maggio 2018 e versare l’importo rateizzato in un massimo di 5 rate con scadenza:
- 31 luglio 2018;
- 1 ottobre 2018;
- 31 ottobre 2018;
- 30 novembre 2018;
- 28 febbraio 2019.
Per quanto riguarda, però, i “riammessi” alla rottamazione, cioè coloro che erano stati esclusi dalla prima in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre dello stesso anno, il pagamento dovrà avvenire o in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018 oppure in un numero massimo di 3 rate con scadenza:
- 31 ottobre 2018 (40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione);
- 30 novembre 2018 (40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione);
- 28 febbraio 2019 (restante 20% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione).
Commenti
Posta un commento